Novità in busta paga 2022
Le novità, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022, con la finalità di ridurre il cuneo fiscale in busta paga, prevedono:
1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;
2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione;
3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020:
4) il superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro;
5) l’esonero contributivo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali
6) assegno unico familiare da marzo 2022, con pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS.
Scaglioni IRPEF
Il primo degli interventi all’IRPEF riguarda gli scaglioni e le aliquote dell’imposta.
Dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono le seguenti aliquote:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Bonus 100 euro
Dal 2022 il limite reddituale che da diritto al trattamento integrativo scende da 28.000 euro annui scende a 15.000 euro.
Invero, il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, ma a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda.
L’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 introduce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
E’ disposta, in via sperimentale per l’anno 2022, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera a decorrere dalla data del rientro al lavoro al termine del congedo obbligatorio di maternità e vale per un periodo massimo di un anno.
Assegno per il nucleo familiare
L’INPS, nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio portale istituzionale la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Proprio per questa ragione è prevista la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D. Lgs. n. 230/2021), per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente” (genitori coniugati o separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente).
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.